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Testo ufficiale del contratto siglato in data 15 febbraio 2001
(Rinnovo biennio economico scuola)
I
N D I C E
ART. 1
- Durata e decorrenza del contratto biennale
ART. 2 - Sistema di
relazioni sindacali a livello regionale
ART. 3 - Relazioni
sindacali a livello d’istituto
ART. 4 - Soggetti della
contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica
ART. 5 - Aumenti della
retribuzione base
ART. 6 - Effetti dei
nuovi stipendi
ART. 7 - Retribuzione
professionale docenti
ART. 8 - Direttori dei
servizi generali ed amministrativi
ART. 9 - Qualifiche del
personale Ata
ART. 10 - Finanziamento
funzioni aggiuntive del personale Ata
ART. 11 - Congedi
parentali
ART. 12 - Formazione in
servizio
ART. 13 - Diritto di
assemblea
ART. 14 - Finanziamento
del fondo d'istituto
ART. 15 - Finalizzazione delle somme da
destinarsi al fondo di istituto
ART. 16 - Attuazione
dell'art.15, commi 7 e 8, del CCNL 26.5.1999
ART. 17 - Personale con contratto a
tempo determinato
ART. 18 - Sequenze contrattuali
ART. 19 - Norma finale
TABELLA A
TABELLA B
TABELLA C
TABELLA D
Dichiarazione
Congiunta
ART. 1
Durata e decorrenza del contratto biennale
- Il presente contratto di II biennio si riferisce al
periodo 1 gennaio 2000 - 31 dicembre 2001.
ART. 2
Sistema di relazioni sindacali a livello regionale
- La contrattazione collettiva su materie attualmente di
competenza dei livelli nazionali o provinciali dell’Amministrazione
scolastica si svolge comunque al livello regionale contestualmente con
l’attribuzione delle stesse materie al predetto livello regionale.
- Del pari, le forme di partecipazione sindacale di cui
all’art. 3, c. 2, del CCNL 26.5.1999 si svolgono al livello istituzionale
competente per materia.
ART. 3
Relazioni sindacali a livello d’istituto
- In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, commi 2,
3 e 5, del CCNL 26.5.1999, le seguenti materie costituiscono oggetto di
contrattazione integrativa a livello d'istituto, ferme restando quelle
oggetto di informazione:
- modalità di utilizzazione del personale in rapporto al
piano dell’offerta formativa (P.O.F.);
- utilizzazione dei servizi sociali;
- modalità e criteri di applicazione dei diritti
sindacali, nonché dei contingenti di personale previsti dall'accordo
sull'attuazione della legge n. 146/1990;
- attuazione della normativa in materia di sicurezza nei
luoghi di lavoro;
- criteri riguardanti le assegnazioni del personale
docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi; ricadute
sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti
dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità
didattica; ritorni pomeridiani;
- modalità relative alla organizzazione del lavoro e
all'articolazione dell'orario del personale ATA, nel rispetto di quanto
previsto dalla contrattazione integrativa nazionale, nonché i criteri per
l'individuazione del personale ATA da utilizzare nelle attività retribuite
con il fondo d'istituto.
- Costituiscono, inoltre, oggetto di contrattazione
integrativa, fermo restando quanto previsto al comma 6 del citato art. 6
del CCNL 26.5.1999 ed in riferimento al piano dell’offerta formativa, le
seguenti materie:
- criteri generali per l’impiego delle risorse, ivi
comprese quelle di cui all’art. 43 del CCNL 26.5.1999 del fondo in
relazione alle diverse professionalità, ai vari ordini e gradi di scuola
eventualmente presenti nella stessa istituzione scolastica ed alle
tipologie di attività;
- la misura dei compensi al personale docente ed
educativo per le attività di flessibilità didattica di cui all’art. 31,
comma 1, del Contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto in
data 31.8.1999, per le attività complementari di educazione fisica di
cui all’art. 32 dello stesso CCNI, nonché per quelle di cui al citato
art. 43 del CCNL 26.5.1999;
- la misura dei compensi al personale ATA per le
attività di cui al citato art. 43 del CCNL 26.5.1999, nonché per le
funzioni miste derivanti da convenzioni e intese con gli Enti locali;
- la misura dei compensi da corrispondere al personale
docente ed educativo - non più di due unità - della cui collaborazione
il dirigente scolastico intende avvalersi in modo continuativo, ai sensi
dell’art. 19, comma 4, del CCNL 26.5.1999, nello svolgimento delle
proprie funzioni organizzative e gestionali, fermo restando quanto
previsto dall’art. 28, comma 6, del medesimo CCNL.
- Al comma 4 del citato art. 6 del CCNL 26.5.1999,
relativo alle materie oggetto di informazione successiva, è aggiunta la
seguente lettera c):
"c) verifica dell’attuazione della contrattazione
collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse."
- All’art. 6, comma 4, ultimo capoverso, del CCNL
26.5.1999 sono soppresse le parole "da concordare tra le parti".
ART. 4
Soggetti della contrattazione integrativa a livello di istituzione
scolastica.
- I soggetti sindacali titolari della contrattazione
integrativa a livello di istituzione scolastica sono:
-le RSU;
-i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria territoriali
delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 26.5.1999.
ART. 5
Aumenti della retribuzione base
- Gli stipendi tabellari previsti dall’art. 40 del CCNL
26.5.1999 sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici
mensilità, indicate nell’allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.
- Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i
valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure e alle
decorrenze stabilite nella Tabella B.
- Al personale educativo spetta il trattamento economico
previsto per i docenti di scuola materna ed elementare.
- Al personale transitato dagli Enti locali allo Stato
l’incremento stipendiale corrispondente alla posizione economica
riconosciuta verrà rideterminato a seguito del futuro inquadramento.
ART. 6
Effetti dei nuovi stipendi
- Gli incrementi stipendiali di cui all’art. 5 hanno
effetto integralmente sulla 13° mensilità, sui compensi per le attività
aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza,
normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sull’equo indennizzo
e sull’assegno alimentare.
- I benefici economici risultanti dall’applicazione
dell’art. 5 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi
ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell’indennità
di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio.
ART. 7
Retribuzione professionale docenti
- Con l’obiettivo della valorizzazione professionale
della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che
investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e
grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei
docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono
attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati
in tre fasce retributive.
- Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso
individuale accessorio di cui all’art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene
soppresso limitatamente al personale docente ed educativo; nella Tabella C
è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione
professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma
1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
- La retribuzione professionale docenti, analogamente a
quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per
dodici mensilità con le modalità stabilite dall’art. 25 del CCNI del
31.8.1999, nei limiti di cui all’art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed
agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995.
ART. 8
Direttori dei servizi generali ed amministrativi
- A decorrere dall'1.9.2000, in aggiunta allo stipendio
iniziale del profilo di provenienza, ai Direttori dei servizi generali ed
amministrativi inquadrati in tale profilo ai sensi dell'art. 34 del CCNL
26.5.1999, è attribuito un incremento retributivo pari al 70% del
differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del Direttore
amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente
posizione iniziale del Responsabile amministrativo.
- In aggiunta all'importo definito al sensi del comma 1,
all'atto dell'inquadramento, è riconosciuta una retribuzione di anzianità
pari alla differenza tra la posizione stipendiale in godimento,
comprensiva dell'eventuale assegno ad personam nonchè del rateo di
anzianità in corso di maturazione, e lo stipendio iniziale del profilo di
provenienza.
- La retribuzione determinata ai sensi dei commi 1 e 2
viene utilizzata, con il criterio della temporizzazione, al fine della
collocazione di ciascun dipendente all'interno delle posizioni economiche
del profilo di Direttore amministrativo delle accademie e conservatori.
- L'indennità integrativa speciale e la progressione
stipendiale riconosciuta ai sensi del comma 2 competono per intero.
ART. 9
Qualifiche del personale ATA
- I profili professionali del personale ATA, in attesa di
un loro riassetto complessivo con l’obiettivo del costante adeguamento
alle esigenze della scuola dell’autonomia, sono modificati come previsto
nell’allegata tabella D.
ART. 10
Finanziamento funzioni aggiuntive del personale ATA
- Per garantire l’erogazione dei compensi per funzioni
aggiuntive a seguito del trasferimento del personale ATA transitato dagli
Enti locali allo Stato, in attuazione dell’art. 8 della legge n. 124/1999,
la dotazione prevista dall’art. 42, comma 4, 4° alinea, del CCNL 26.5.1999
è incrementata dalle risorse di cui all’art. 50, comma 3, della legge n.
388/2000 (50 miliardi), nonché delle risorse derivanti dal recupero dei
trasferimenti agli Enti locali e che allo stato risultano quantificate in
35 miliardi.
- In sede di contrattazione integrativa provinciale
l’erogazione dei fondi alle singole scuole sarà effettuata in base ai
criteri seguenti, elencati in via prioritaria:
- assicurare a tutte le scuole gli stessi livelli
quantitativi delle funzioni aggiuntive già assegnate per il 2000;
- riequilibrare la distribuzione fra le scuole, con
particolare riferimento alle esigenze delle scuole materne ed
elementari.
- La distribuzione dei fondi alle singole province verrà
direttamente effettuata in base ai criteri definiti nella intesa
sottoscritta il 12.2.2001 tra il Ministero della pubblica istruzione e le
OO.SS. della Scuola.
Art.11
Congedi parentali
- Al personale dipendente si applicano le vigenti
disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nella legge n.1204/1971,
come modificata ed integrata dalle leggi n. 903/1977 e n. 53/2000.
- Nel presente articolo tutti i richiami alle
disposizioni della legge n. 1204/1971 e della legge n. 903/1977 si
intendono riferiti al testo degli articoli di tali leggi risultante dalle
modificazioni, integrazioni e sostituzioni introdotte dalla legge n.
53/2000.
- Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli
articoli 4 e 5 della legge n. 1204/1971, alla lavoratrice o al lavoratore,
anche nell'ipotesi di cui all'art. 6 bis della legge n. 903/1977, spetta
l'intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio
fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15
giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo
periodo di convalescenza post-ricovero, secondo la disciplina di cui
all'art. 23 del CCNL 4.8.1995.
- In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano
comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato
prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura
ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che
il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante
periodo ante-parto non fruito, possano decorrere in tutto o in parte dalla
data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta viene accolta
qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti
che le condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro al
lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i
periodi di riposo di cui all'art. 10 della legge n. 1204/1971.
- Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro
previsto dall'art. 7, comma 1, lett. a) della legge n. 1204/1971 e
successive modificazioni e integrazioni, per le lavoratrici madri o in
alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati
complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo
frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di
servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per
lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose
o dannose per la salute.
- Successivamente al periodo di astensione di cui al
comma 3 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi
previsti dall'art. 7, comma 4 della legge n. 1204/1971 e successive
modificazioni e integrazioni, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori
padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di età del bambino,
computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita
secondo le modalità indicate nello stesso comma 3.
- I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 5 e 6,
nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni
festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo
trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi
periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del
lavoratore o della lavoratrice.
- Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi
di astensione dal lavoro, di cui all'art. 7, comma 1, della legge n.
1204/1971 e successive modificazioni e integrazioni, la lavoratrice madre
o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione
della durata, all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima
della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere
inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia
assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni.
Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga
dell'originario periodo di astensione.
- In presenza di particolari e comprovate situazioni
personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al
precedente comma 8, la domanda può essere presentata entro le quarantotto
ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
- In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui
all'art. 10 della legge n. 1204/1971 sono raddoppiati e le ore aggiuntive
rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 10 possono essere
utilizzate anche dal padre.
- Sono fatte salve le eventuali disposizioni più
favorevoli contenute in norme legislative o contrattuali.
ART. 12
Formazione in servizio
- Alla formazione in servizio, che costituisce uno
strumento fondamentale per la crescita del personale e per l’innalzamento
del livello qualitativo del sistema scolastico sono destinate le risorse
previste dall’accordo sul lavoro pubblico del 12 marzo 1997, nella misura
dell’1% del monte salari.
- Nella sequenza contrattuale di cui all’art. 19, saranno
definiti criteri e modalità per la fruizione dei congedi per la formazione
di cui all’art. 5 della legge 8.3.2000, n. 53.
ART.13
Diritto di assemblea
- I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante
l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali concordati
con la parte datoriale pubblica per n. 10 ore annue pro capite senza
decurtazione della retribuzione.
- Le assemblee che riguardano la generalità dei
dipendenti o gruppi di essi possono essere indette con specifico ordine
del giorno:
- singolarmente o congiuntamente da una o più
organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art.
1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali;
- dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli
componenti, con le modalità dell'art. 8, comma 1, dell' accordo quadro
sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998;
- dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni
sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del
CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali.
- Per quanto non previsto e modificato dal presente
articolo restano ferme la disciplina del diritto di assemblea prevista
dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei
distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative
sindacali e la disciplina prevista dall’art.13 del CCNL 4. 8. 1995, per
quanto non modificato ed integrato dal presente articolo.
ART. 14
Finanziamento del fondo d’istituto
- In aggiunta alle quote già definite nel contratto
collettivo integrativo del 31.8.1999, confluiscono, con decorrenza
1.1.2001 nel fondo d’istituto le seguenti ulteriori voci di finanziamento:
- le risorse non spese previste dall’art. 42, comma 4, 2°
alinea, del CCNL 26.5.1999, per gli anni 1999 e 2000. Tali importi
potranno essere utilizzati una sola volta per l’anno 2001 poiché
costituiscono economie riferite ad anni precedenti;
- le risorse non spese di cui alla lettera a) riferite
all’anno 2001;
- lire 300 miliardi al lordo degli oneri riflessi quale
quota parte dei 1260 miliardi non spesi per effetto della mancata
applicazione dell’art. 29 del CCNL 26.5.1999;
- un importo corrispondente a Lire 15.300 mensili per
tredici mensilità (al netto degli oneri riflessi) calcolato sul personale
ATA in servizio alla data di entrata in vigore del presente CCNL. Tale
importo corrisponde allo 0,4% del monte salari 1999 da dedicare alla
contrattazione integrativa nonché alla quota parte di incremento che
deriva dall’applicazione dei tassi di inflazione programmati sulla parte
della retribuzione diversa dalle posizioni stipendiali e dall’indennità
integrativa speciale;
- Per gli anni successivi al 2001 il fondo potrà essere
alimentato - salvo diversa previsione della contrattazione collettiva
nazionale - dalle somme di cui all’art. 50, comma 3, della legge n.
388/2000 nella parte in cui si autorizza la costituzione di un apposito
fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione nell’importo di lire 400 miliardi per l’anno 2002 e di 600
miliardi a decorrere dall’anno 2003.
- La distribuzione delle risorse di cui al comma 1,
lettere a), b), c), d) del presente articolo tra le singole istituzioni
scolastiche ed educative dovrà avvenire in proporzione alla dotazione
organica rispettiva, per le finalizzazioni di cui all’art. 15. Le risorse
così distribuite si aggiungono al fondo costituito ai sensi dell’art. 26
del CCNI 31.8.1999.
- Le risorse residue anche già iscritte nello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione per il miglioramento
dell’offerta formativa sono riutilizzabili nell’esercizio successivo.
ART. 15
Finalizzazione delle somme da destinarsi al fondo di istituto
- Le somme di cui all’art. 14, comma 1, lett. c) saranno
impegnate nelle istituzioni scolastiche per riconoscere l’impegno
professionale dei docenti, realizzabile come disponibilità ad un ulteriore
impegno didattico rispetto a quello normalmente dovuto in riferimento a
quanto previsto nelle lettere a), b), f) dell’art. 30 del CCNI 31.8.1999.
- Le somme di cui all’art. 14, comma 1, lett. d) e le
risorse degli anni 1999 e 2000 destinate alle finalità di cui all’art 36
del CCNL 26.5.1999 e non utilizzate – che nelle singole scuole si
aggiungono alle somme deliberate a favore del personale ATA - sono
finalizzate alle attività indicate dall’art. 30, comma 3, lett. d) del
CCNI 31.8.1999.
- Le somme di cui all’art. 14, comma 1, lettere a) e b)
sono finalizzate a retribuire l’impegno dei docenti per l’attuazione delle
forme di flessibilità organizzativa e didattica di cui all’art. 31, comma
1, del CCNI 31.8.1999.
- Le somme assegnate agli istituti in base all’art. 14
del presente accordo e non utilizzate nell’anno finanziario e in quello
successivo, saranno ridistribuite ed assegnate ad altri istituti della
regione secondo criteri definiti con contrattazione integrativa da
svolgere a livello di Ufficio scolastico regionale.
ART. 16
Attuazione dell’art.15, commi 7 e 8, del CCNL 26.5.1999
- In considerazione della necessità di tener conto del
completamento della riforma dell’amministrazione periferica, in sede di
prossimo rinnovo del CCNL, si procederà alla definizione del rapporto di
lavoro per il personale che opererà su nuove figure professionali o nei
servizi di consulenza e supporto, in attuazione dell’art. 15, commi 7 e 8
del CCNL 26.5.1999. In previsione di tale scadenza sarà costituita presso
il Ministero della pubblica istruzione un’apposita commissione, composta
da rappresentanti dello stesso Ministero, delle Organizzazioni Sindacali
firmatarie e da esperti, con il compito di elaborare entro il 30 settembre
una griglia di ipotesi, coerenti con le nuove figure professionali e con
le funzioni dei servizi di consulenza e di supporto alle istituzioni
scolastiche, relativamente alle professionalità e competenze richieste per
le nuove funzioni e ai titoli e ai crediti di accesso.
- Nell’attuale fase transitoria il rapporto di lavoro del
personale della scuola che svolge funzioni diverse da quella di
titolarità, con comando o utilizzo, è comunque definito, nei vari aspetti,
con contrattazione collettiva nazionale.
ART. 17
Personale con contratto a tempo determinato
- Le disposizioni di cui all’art. 26 del C.C.N.L.
4.8.1995 in materia di infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di
servizio, in quanto dirette alla generalità del personale della scuola, si
applicano anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato, nei
limiti di durata della nomina.
ART. 18
Sequenze contrattuali
- Le parti concordano sull’esigenza di aprire una
trattativa su tutte le questioni non ancora definite relativamente
all’attuazione del CCNL 26.5.1999, al fine di concluderla entro il 30
giugno 2001, quali:
- arbitrato e conciliazione;
- congedi per motivi di studio;
- banca delle ore;
- contrattualizzazione degli istituti del rapporto di
lavoro.
- telelavoro;
- lavoro temporaneo;
- testo coordinato dei CCNL 1994-97 e 1998-2001.
- Relativamente alle materie inerenti il personale delle
Accademie e dei Conservatori, si aprirà un’apposita sequenza contrattuale
da concludere il 3.3.2001.
- In particolare, nella sequenza contrattuale di cui al
precedente comma 1 saranno:
a) verificati gli elementi di corrispondenza tra gli
attuali profili professionali, il loro arricchimento interno ed il modello
organizzativo dei servizi amministrativi, tecnici, ausiliari derivanti
dall’autonomia;
b) definiti nell’ambito delle risorse già disponibili, anche mediante il
riutilizzo del salario accessorio, specifici interventi con l’obiettivo di
sostenere e valorizzare la qualità e l’efficacia dei servizi
amministrativi, tecnici ed ausiliari, in relazione anche a quanto previsto
dagli articoli 47 e 48 del CCNI 31.8.1999.
- In sede di contrattazione collettiva nazionale
integrativa saranno definiti requisiti, modalità e criteri di erogazione
di compensi per trattamento accessorio da corrispondere al personale
docente, educativo e ATA in servizio presso CEDE, BDP, IRRSAE o nei
distretti scolastici o comandato nell’Amministrazione centrale e
periferica della pubblica istruzione, nonché al personale con incarico di
supervisione nelle attività di tirocinio. A tal fine è accantonata una
somma non superiore a Lire 4 miliardi, in aggiunta a quanto previsto
dall’art. 27, comma 6, lettera B, lettera a) del CCNI 31.8.1999.
ART. 19
Norma finale
- Per quanto non previsto dal presente contratto, restano
in vigore le norme del CCNL 26.5.1999.
TABELLA A
AUMENTI POSIZIONI STIPENDIALI DAL 1.7.2000
|
Collab. scolast. |
Guarda-
robieri |
Assist. amm.vi ed equip. |
Respons. amm.ivi |
Docente scuola mat. ed elem. |
Docente dipl. istituti sec. II grado (1) |
Docente scuola media |
Docente laur. istituti sec.II grado (2) |
Docente Conserv. |
Direttore amm. Conserv. ed Accad. |
Capi
d'Istituto ed equip. |
da 0 a 2 |
23.000 |
24.000 |
26.000 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
32.000 |
32.000 |
38.000 |
35.000 |
45.000 |
da 3 a 8 |
24.000 |
24.000 |
27.000 |
31.000 |
31.000 |
31.000 |
33.000 |
34.000 |
40.000 |
36.000 |
47.000 |
da 9 a 14 |
25.000 |
26.000 |
29.000 |
33.000 |
33.000 |
33.000 |
36.000 |
37.000 |
44.000 |
39.000 |
51.000 |
da 15 a 20 |
27.000 |
27.000 |
31.000 |
36.000 |
36.000 |
36.000 |
40.000 |
41.000 |
48.000 |
42.000 |
55.000 |
da 21 a 27 |
28.000 |
29.000 |
33.000 |
39.000 |
39.000 |
40.000 |
43.000 |
45.000 |
51.000 |
46.000 |
60.000 |
da 28 a 34 |
30.000 |
30.000 |
34.000 |
42.000 |
42.000 |
43.000 |
46.000 |
48.000 |
54.000 |
50.000 |
66.000 |
da 35 |
30.000 |
31.000 |
35.000 |
44.000 |
44.000 |
45.000 |
48.000 |
51.000 |
57.000 |
54.000 |
70.000 |
(1) Anche accompagnatore di pianoforte e pianisti
accompagnatori
(2) Anche assistenti delle Accademie di Belle arti
AUMENTI POSIZIONI STIPENDIALI DAL 1.1.2001
|
Collab. scolast. |
Guarda-
robieri |
Assist. amm.vi ed equip. |
Respons. amm.ivi |
Docente scuola mat. ed elem. |
Docente dipl. istituti sec. II grado (1) |
Docente scuola media |
Docente laur. istituti sec.II grado (2) |
Docente Conserv. |
Direttore amm. Conserv. ed Accad. |
da 0 a 2 |
39.000 |
40.000 |
44.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
54.000 |
54.000 |
64.000 |
58.000 |
da 3 a 8 |
40.000 |
41.000 |
45.000 |
52.000 |
52.000 |
52.000 |
56.000 |
58.000 |
67.000 |
60.000 |
da 9 a 14 |
43.000 |
44.000 |
48.000 |
56.000 |
56.000 |
56.000 |
61.000 |
62.000 |
74.000 |
65.000 |
da 15 a 20 |
45.000 |
46.000 |
52.000 |
61.000 |
61.000 |
61.000 |
67.000 |
69.000 |
81.000 |
71.000 |
da 21 a 27 |
48.000 |
49.000 |
55.000 |
65.000 |
65.000 |
68.000 |
72.000 |
76.000 |
86.000 |
78.000 |
da 28 a 34 |
50.000 |
51.000 |
57.000 |
70.000 |
70.000 |
72.000 |
77.000 |
81.000 |
91.000 |
84.000 |
da 35 |
51.000 |
52.000 |
59.000 |
73.000 |
73.000 |
76.000 |
81.000 |
85.000 |
97.000 |
91.000 |
TABELLA B
POSIZIONI STIPENDIALI
Dal 1.1.2001
|
Collab. scolast. |
Guarda-
robieri |
Assist. amm.vi ed equip. |
Respons. amm.ivi |
Docente scuola mat. ed elem. |
Docente dipl. istituti sec. II grado (1) |
Docente scuola media |
Docente laur. istituti sec.II grado (2) |
Docente Conserv. |
Direttore amm. Conserv. ed Accad. |
da 0 a 2 |
11.984.000 |
12.599.000 |
14.729.000 |
18.406.000 |
18.406.000 |
18.406.000 |
20.885.000 |
20.885.000 |
27.868.000 |
22.683.000 |
da 3 a 8 |
12.450.000 |
13.053.000 |
15.333.000 |
19.237.000 |
19.237.000 |
19.237.000 |
21.807.000 |
22.777.000 |
29.356.000 |
23.718.000 |
da 9 a 14 |
14.140.000 |
14.731.000 |
17.491.000 |
21.797.000 |
21.797.000 |
21.797.000 |
24.820.000 |
25.804.000 |
33.796.000 |
26.925.000 |
da 15 a 20 |
15.717.000 |
16.308.000 |
19.535.000 |
24.787.000 |
24.787.000 |
24.787.000 |
28.289.000 |
29.538.000 |
38.224.000 |
30.668.000 |
da 21 a 27 |
17.270.000 |
17.909.000 |
21.591.000 |
27.689.000 |
27.689.000 |
29.114.000 |
31.657.000 |
34.294.000 |
41.416.000 |
34.672.000 |
da 28 a 34 |
18.441.000 |
19.043.000 |
23.055.000 |
30.552.000 |
30.552.000 |
31.953.000 |
34.961.000 |
37.410.000 |
44.872.000 |
38.786.000 |
da 35 |
19.262.000 |
19.890.000 |
24.177.000 |
32.684.000 |
32.684.000 |
34.110.000 |
37.410.000 |
39.894.000 |
48.316.000 |
42.788.000 |
dal 1.7.2000
|
Capi d'Istituto ed equiparati (3) |
da 0 a 2 |
32.687.000 |
da 3 a 8 |
34.189.000 |
da 9 a 14 |
38.634.000 |
da 15 a 20 |
43.067.000 |
da 21 a 27 |
47.548.000 |
da 28 a 34 |
53.470.000 |
da 35 |
57.939.000 |
(1) Anche accompagnatore di pianoforte e pianisti
accompagnatori
(2) Anche assistenti delle Accademie di Belle arti
(3) Il valore comprende sclusivamente l'aumento stipendiale al 1.7.2000
TABELLA C
|
Incremento
CCNL
biennio
2000-2001
(art. 7, comma 1) |
|
COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO CCNI 1999 |
|
RETRIBUZIONE PROFESSIONALE
DOCENTI (1)
dal 1.1.2001 |
da 0 a 14 (2) |
120.000 |
+ |
96.000 |
= |
216.000 |
da 15 a 27 |
173.000 |
+ |
96.000 |
= |
269.000 |
da 28 |
205.000 |
+ |
96.000 |
= |
301.000 |
(1) Comprende ed assorbe il compenso individuale
accessorio
(2) Incluso il personale a tempo determinato
Tabella D
Profili ATA modificati ai sensi dell'art.36, comma 5,
del CCNL 26.5.1999
A/2: Profilo: Collaboratore scolastico
Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con
responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro,
attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono
preparazione professionale non specialistica. E' addetto ai servizi
generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei
confronti degli alunni e del pubblico; di pulizia e di carattere materiale
inerenti l'uso dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di
vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali
scolastici, di collaborazione con i docenti.
In particolare svolge le seguenti mansioni:
- sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori,
nelle officine e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza
degli insegnanti;
- concorso in accompagnamento degli alunni in occasione
del loro trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi anche non
scolastiche ivi comprese le visite guidate e i viaggi di istruzione;
- sorveglianza, anche notturna, con servizio di
portineria, degli ingressi delle istituzioni scolastiche ed educative con
apertura e chiusura degli stessi, per lo svolgimento delle attività
scolastiche e delle altre connesse al funzionamento della scuola,
limitatamente ai periodi di presenza di alunni, semiconvittori e
convittori;
- svolgimento delle mansioni di custode con concessione
gratuita di idonei locali abitativi;
- pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti,
degli arredi e relative pertinenze, anche con l'ausilio di mezzi
meccanici;
- riassetto e pulizia delle camerate dei convittori:
- compiti di carattere materiale inerenti al servizio,
compreso lo spostamento delle suppellettili, nonchè, nelle istituzioni
convittuali, il trasporto dei generi alimentari e lo svolgimento di tutte
le attività connesse con i servizi di mensa e cucina;
- lavaggio delle stoviglie nelle istituzioni scolastiche
in cui le esercitazioni comportino l'uso della cucina e della sala bar;
- servizi esterni inerenti la qualifica;
- ausilio materiale agli alunni portatori di handicap
nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita
da esse.
In relazione alle esigenze emergenti nel sistema
formativo, con riguardo anche all'integrazione di alunni portatori di
handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a
specifiche iniziative di formazione e aggiornamento.
Vanno comunque garantite, anche attraverso particolari
forme di organizzazione del lavoro e l’impiego di funzioni aggiuntive o
l’erogazione di specifici compensi, le attività di ausilio materiale agli
alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le
attività di cura alla persona ed ausilio materiale ai bambini e bambine
della scuola materna nell’uso dei servizi igienici e nella cura
dell’igiene personale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti concordano sull’opportunità che in sede di
prossimo rinnovo contrattuale per il quadriennio 2002 – 2005 si proceda per
i Direttori dei servizi generali ed amministrativi ad un pieno recupero del
differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del Responsabile
amministrativo e quella del Direttore amministrativo.
|
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